Estratto dal Regolamento di Polizia Urbana: Rami, Siepi e Piantagioni
Pubblicato il 4 agosto 2021
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Ambiente
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Lavori Pubblici
Art. 19: Rami e siepi
- I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all’art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285.
- In prossimità di incroci e curve per qualsiasi tipo di vegetazione dovrà essere rispettata una distanza minima di almeno 1,5 metri lineari dal ciglio stradale o il ciglio degli scoli, al fine di lasciare libera la visuale.
- Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 29 C.d.S. (Piantagioni e siepi)
1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.